Cedolare secca, proroga senza obbligo di comunicazione

Cedolare secca, proroga contratto senza obbligo di comunicazione


La proroga di un contratto di locazione è il prolungamento della durata per un periodo ulteriore.Nel caso di opzione del regime ‘cedolare secca’ prevede l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, a fronte di un pagamento di un’imposta sostitutiva di Irpef e addizionali per il reddito derivante dall’affitto dell’immobile pari al 21% del canone di locazione annuo stabilito dalle parti, e del 10% nel caso di contratti a canone concordato. Si tratta di un regime facoltativo concesso alle persone fisiche titolari di reddito di proprietà o di diritto reale di godimento di un immobile dato in affitto.
La vecchia norma prevedeva che nel caso di proroga del contratto di un contratto di locazione, anche tacita, l’opzione doveva essere manifestata entro il termine di versamento dell’imposta di registro, ovvero entro 30 giorni dalla data della proroga, con modello RLI; necessario anche nel caso di risoluzione del contratto.
Con le novità introdotte dal Decreto Crescita la comunicazione di proroga cedolare secca non è più obbligatoria e con essa la sanzione prevista in caso di proroga tardiva, prevista dal D. Lgs. 23 del 14 marzo 2011. Si ritiene pertanto valida, e per l’intera durata del contratto la volontà, l’opzione della cedolare secca ai contratti di locazione espressa in sede di registrazione.
L’abrogazione dell’obbligo di comunicazione per la proroga della cedolare secca e del relativo regime sanzionatorio, è una delle semplificazioni fiscali inserite nel Decreto Crescita, e dovrebbe avere efficacia retroattiva, in conformità al principio del favor rei, e dunque non solo per le violazioni commesse a partire dal 30 giugno 2019 – data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Crescita.


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